Statuto

Scarica lo statuto dell’Atletica Imola (agg al 23.11.2023)

TITOLO PRIMO: NATURA E SCOPI

Art. 1 – DENOMINAZIONE

Il presente Statuto regola e disciplina il Sodalizio sportivo denominato “Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA IMOLA SACMI AVIS”.

Art. 2 – NATURA

Il sodalizio è costituito in forma di Associazione giuridicamente riconosciuta.

Il sodalizio è apolitico, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 – SCOPO

  • L’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva  come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione e organizzazione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica agonistica e non, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport.

  • Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive.

  • Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.

  • Nella propria sede e ove svolge la propria attività sportiva, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

  • E’ caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 4 – AFFILIAZIONE

Il Sodalizio è regolarmente affiliato al CONI attraverso le varie Federazioni sportive alle quali si intenderà aderire, di cui accetta integralmente tutte le disposizioni statutarie e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti  disciplinari che gli organi competenti di dette Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Accetta altresì il contenuto delle Norme e dei Regolamenti emanati dalle Federazioni internazionali riconosciute dal CONI.

Art. 5 – COLORI SOCIALI

I colori sociali sono: azzurro, rosso e giallo

Art. 6 – SEDE SOCIALE

Il Sodalizio si riunirà nella sua Sede situata in Imola, Piazzale Giovanni Dalle Bande Nere 11.

TITOLO SECONDO: SOCI

Art. 7 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA

  • Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

  • Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta su apposito modulo e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

  • La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto della presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di rigettare la domanda stessa con giudizio motivato e contro il quale è ammesso appello all’assemblea generale.

  • In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

  • L’elenco dei soci dovrà essere periodicamente aggiornato nonché sempre disponibile affinché ciascun socio possa prenderne visione.

  • La quota sociale non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di socio da diritto:

  • A partecipare a tutte le attività promosse ed a godere dei benefici che offre il Sodalizio.
  • A partecipare alle assemblee sociali godendo, quando maggiorenne, del diritto di elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Correlativamente, i soci sono tenuti:

  • Al pagamento della quota sociale la cui entità verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
  • Ad accettare ed osservare il presente Statuto, uniformandosi alle sue clausole nonché alle prescrizioni degli eventuali Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
  • Ad astenersi da comportamenti in grado di nuocere all’integrità ed al buon nome del Sodalizio.

Art. 9 – DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  • Dimissione volontaria
  • Cessazione dell’attività (dirigente, tecnico, collaboratore, atleta) nelle file del Sodalizio
  • Morosità protrattasi per oltre otto mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
  • Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.

L’associato radiato non può essere più ammesso.

Il socio decaduto non avrà diritto al rimborso delle quote sociali già pagate fermo il dovere di corrispondere quelle dovute e ancora non versate.

TITOLO TERZO : ORGANI DEL SODALIZIO

Art. 10 – DEFINIZIONE

Sono organi del Sodalizio:

  • l’Assemblea dei Soci
  • Consiglio Direttivo
  • Il Presidente

Art. 11 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

  • La convocazione dell’Assemblea avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e, qualora se ne ravvisasse la necessità, comunicazione agli associati (in regola con il pagamento delle quote associative) a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o raccomandata a mano.
  • Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza in prima e in seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
  • L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente, oppure su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
  • L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione dalla presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
  • Spetta all’assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
  • L’assemblea straordinaria è convocata su richiesta di almeno 1/5 dei Soci. E’ validamente costituita in prima convocazione dalla presenza di almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, dalla presenza di almeno 1/3 dei Soci. Le deliberazioni sono valide se assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti.
  • L’assemblea straordinaria è competente in via esclusiva circa:
    Modifiche dello Statuto
    Scioglimento del sodalizioQualora l’assemblea straordinaria venga richiesta per proporre lo scioglimento del Sodalizio, tra la prima e la seconda convocazione dovranno necessariamente trascorrere almeno otto giorni.
  • Qualora il socio sia impossibilitato a partecipare ad una qualsiasi assemblea, può farsi rappresentare, previa delega scritta, da altro socio. E’ ammessa una sola delega per ogni socio.
  • Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
  • L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
  • Alle votazioni potranno prendere parte tutti i soci maggiorenni, i quali avranno la facoltà di esprimere un solo voto oltre ad un solo eventuale voto per delega.
  • Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

  • Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

  • Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea Ordinaria e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

  • Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

  • Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • Ratificare le domande di ammissione dei Soci;
  • Redigere obbligatoriamente il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
  • Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  • Redigere i regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  • Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  • Attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
  • Disporre il pagamento dei debiti e riscossione dei crediti;
  • Nominare e revocare i Tecnici;
  • Svolgere tutti gli atti necessari per l’acquisizione di fondi per il sostentamento e lo svolgimento delle attività del Sodalizio;
  • Costituzione e scioglimento di “sezioni”.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio sarà considerato dimissionario dalla carica e il Presidente dovrà provvedere alla sua sostituzione nominando in sua vece il primo dei candidati non eletti.

Qualora la maggioranza dei consiglieri in carica si dimetta, il Consiglio direttivo si considera dimissionario.

Nel caso di dimissioni, durante il periodo intercorrente tra dette dimissioni e la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario rimarrà in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Al momento della sua entrata in carica, il nuovo Consiglio dovrà liberare i membri del Consiglio cessato, decaduto o dimissionario da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell’interesse del Sodalizio, eccezion fatta per le obbligazioni e garanzie che il Consiglio subentrante ritenga di dover contestare nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data della sua effettiva entrata in carica,

Nel caso che il disaccordo perduri, su di esse deciderà in modo inappellabile il Presidente.

Art. 15 – SEZIONI

E’ facoltà del Consiglio Direttivo costituire uno o più “Sezioni”, interne al sodalizio sportivo, che si dovranno occupare di sport o attività specifiche.

I soci aderenti a tali sezioni dovranno rispettare tutte le norme del presente Statuto.

Pur non godendo di autonomia patrimoniale, è facoltà dei soci aderenti alla “Sezione” di redigere un proprio rendiconto.

I soci aderenti alla Sezione potranno redigere dei “Regolamenti interni” che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dell’Atletica Imola SACMI AVIS.

Art. 16 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi membri.

Rappresenta, anche agli effetti di legge, il Sodalizio in ogni circostanza; convoca il Consiglio Direttivo quando necessario o se richiesto dalla metà dei consiglieri, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il bilancio preventivo e il rendiconto annuale da presentare ai Soci; dichiara aperte le assemblee.

Art. 17 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente svolge le mansioni del Presidente qualora egli sia assente. Esercita altresì le funzioni e le attribuzioni eventualmente delegategli dal Presidente.

TITOLO QUARTO : IL PATRIMONIO

Art. 18 – FONDO COMUNE ISTITUZIONALE

Il Fondo Comune Istituzionale del Sodalizio è costituito da:

  • Quote associative annuali;
  • Contributi e rimborsi erogati dal C.O.N.I. e/o dalle singole Federazioni;
  • Elargizioni erogate da Enti pubblici o privati e Associazioni;
  • Beni acquistati con le somme di cui sopra;
  • Eventuali capitali a garanzia dei crediti di terzi.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di recesso.

Art. 19 – IL BILANCIO E LA CONTABILITA’

  • Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare.

  • Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

  • Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

  • Le entrate e le uscite vengono tenute su un libro cassa a cura di un Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci del Sodalizio.

  • L’esercizio finanziario di ciascun anno di attività ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO QUINTO: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – CONTROVERSIE TRA SOCI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere, sarà devoluta dai Soci stessi alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il mancato rispetto della presente prescrizione è preclusivo di ogni ulteriore permanenza nel Sodalizio del Socio che l’abbia violata.

Art. 21 – DURATA

La durata del Sodalizio è illimitata.

Art. 22 – SCIOGLIMENTO

  • Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

  • L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

  • La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 – NORME APPLICABILI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si opera rinvio alle vigenti disposizioni di legge nonché alle Norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e non si pone termine alla sua vigenza. L’eventuale futura entrata in vigore di un nuovo Statuto ne determinerà, automaticamente, l’abrogazione.

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate esclusivamente in seguito ad approvazione dell’Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria.